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Imposte e tasse 19 Settembre 2019

Deduzione dei crediti prescritti e inattività del creditore


In tema di perdite su crediti l'art. 101, c. 5 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 stabilisce come regola generale che tali perdite sono deducibili se risultano da “elementi certi e precisi”. Il citato comma 5 stabilisce poi che: “Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto”. Con riferimento ai crediti vantati nei confronti di soggetti non residenti, specie se si tratta di debitori localizzati in un Paese non appartenente alla UE, ai fini della deduzione delle perdite, così come per i crediti vantati nei confronti di soggetti residenti, si dovrà dimostrare la definitività della perdita del credito in conformità agli strumenti giuridici previsti nello Stato del debitore, dove non si possa ricorrere alle dichiarazioni di insolvenza dei debitori stranieri emesse dalla SACE. Per quanto riguarda la deducibilità delle perdite su crediti prescritti, già la circolare dell'Agenzia delle Entrate 1.08.2013, n. 26/E aveva chiarito che “La prescrizione del diritto di esecuzione del credito iscritto nel bilancio del creditore (…) ha come effetto quello di cristallizzare la perdita emersa e di renderla definitiva”. Il citato documento di prassi riconosceva il potere dell'Amministrazione di contestare che l'inattività del creditore corrispondesse a un'effettiva volontà liberale. La posizione ufficiale è...

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