La deducibilità delle perdite su crediti esteri, nel sistema fiscale italiano, si basa sullo stesso percorso previsto per i crediti domestici: infatti, la norma fiscale di riferimento (l'art. 101, c. 5 TUIR) non distingue tra perdite relative a debitori italiani e perdite relative a debitori esteri. Il criterio generale per dedurre le une e le altre è quello degli elementi certi e precisi, con esclusione di ogni elemento valutativo e presuntivo.
Ora, la norma precisa che gli elementi certi e precisi risultano pacificamente nel caso di debitori assoggettati alle procedure menzionate nella norma e per i debitori esteri, alle procedure assimilabili a quelle che in Italia consentono la deduzione. Una norma così impostata richiederebbe la ricognizione comparata delle procedure concorsuali esistenti in tutto il mondo, o quantomeno nei Paesi più rilevanti. Questa mancanza pone il contribuente in grave difficoltà anche perché dovrà individuare il periodo di imposta limite entro cui stralciare il credito. Infatti, è vero che il legislatore del 2015 consente la deduzione della perdita a partire dal momento in cui si verifica il presupposto, ma è anche vero che tale momento non può oltrepassare quello fissato dai principi contabili per la derecognition.
Circa le procedure concorsuali che legittimano la deduzione, in passato l'Amministrazione Finanziaria aveva escluso il caso rilevante del chapter 11...