Sospensione degli ammortamenti per l'esercizio 2020 facoltativa sia ai fini civilistici che fiscali. Questo è il quadro che si sta delineando dopo varie interpretazioni che si sono succedute nel corso degli ultimi mesi.
L'art. 60, c. 7-bis D.L. 104/2020 consente, alle imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali e con riferimento all'esercizio in corso al 15.08.2020, di sospendere, in deroga alle norme civilistiche, l'imputazione in bilancio delle quote di ammortamento. La sospensione, che resta una mera facoltà, può riguardare sia i beni materiali che i beni immateriali e può essere sia parziale che totale. L'adozione della deroga impone di dare adeguata informativa in nota integrativa delle ragioni che hanno indotto alla sospensione e dei conseguenti riflessi sulla situazione patrimoniale e finanziaria, nonché sul risultato economico dell'esercizio, oltre a dar conto della costituzione della prescritta riserva indisponibile.
L'art. 60, c. 7-quinquies aggiunge che, nonostante la mancata imputazione a conto economico, è comunque consentita la deduzione degli ammortamenti ai fini fiscali secondo le regole previste dagli artt. 102, 102-bis e 103 del Tuir.
Dopo l'emanazione della norma, se non sussistevano dubbi in ordine alla mera facoltà di sospensione, sotto il profilo civilistico, qualche dubbio poteva sorgere in relazione all'obbligatorietà della...