Coop e terzo settore 31 Maggio 2019

Definibile l'omessa presentazione del modello EAS


Per gli enti non commerciali si ritiene possibile definire anche l'omessa presentazione del modello “EAS” che permette di non tassare corrispettivi, quote sociali e contributi percepiti. Tutto ciò anche in assenza di indicazioni da parte delle Entrate, ma stante la formulazione normativa assai ampia della fattispecie di errori formali. L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 11/E/2019, è rimasta silente sulla possibilità o meno di regolarizzare anche questa omissione, ai sensi dell'art. 9 D.L. 119/2018. Prima dell'intervento del legislatore, con l'introduzione della definizione delle violazioni formali, la mancata presentazione era esclusivamente sanabile mediante l'istituto della cosiddetta “remissione in bonis”, con il pagamento di 250 euro e contestuale presentazione del modello entro il termine della prima dichiarazione utile. L'art. 9, c. 1 D.L. 119/2018 dispone che sono sanabili soltanto "le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'Irap e sul pagamento di tributi" e il comma 5 dispone che "la procedura non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato", restando esclusi anche gli atti...

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