Coop e terzo settore 16 Agosto 2021

Definite le attività diverse degli enti del Terzo settore

Il D.M. Lavoro 19.05.2021, n. 107 (in G.U. del 26.07.2021) ha dato attuazione all'art. 6 D.Lgs. 117/2017, individuando i criteri qualitativi e quantitativi cui devono sottostare le attività diverse degli enti del Terzo settore.

L'art. 6 D.Lgs. 117/2017 detta le condizioni cui le attività diverse, previste nell'atto costitutivo o nello statuto, devono sottostare: una di carattere qualitativo (la strumentalità) e uno di carattere quantitativo (la secondarietà) rispetto alle attività di interesse generale. I criteri e i limiti cui devono sottostare tali condizioni sono definiti con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (D.M. 19.05.2021, n. 107), tenendo conto dell'insieme delle risorse anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività, in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale. Quanto al primo aspetto, ai sensi dell'art. 2 del Decreto, le attività diverse si considerano strumentali se, indipendentemente dal loro oggetto, sono esercitate per la realizzazione, in forma esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente del Terzo settore. In tale definizione, si evince chiaramente il legame tra aspetti soggettivi (finalità) e oggettivi (attività). Come si vede, non vengono stabiliti criteri specifici (ad esempio, per ogni singola attività), ma un criterio generale, come spesso avviene anche nel diritto tributario, allorché si pone come condizione per usufruire delle agevolazioni fiscali...

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