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Imposte e tasse 30 Ottobre 2023

Definiti i nuovi criteri di residenza delle persone fisiche

Il decreto attuativo della delega fiscale recante la riforma della fiscalità internazionale prevede le condizioni per considerare una persona fiscalmente residente in Italia, modificando l’attuale art. 2, c. 2 del Tuir.

L’art. 1 della bozza di Decreto legislativo recante la riforma della fiscalità internazionale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 16.10.2023, prevede l’attuale riformulazione dell’art. 2, c. 2 del Tuir indicante i criteri da soddisfare per individuare la residenza fiscale delle persone fisiche. In particolare, in base alla nuova previsione legislativa, una persona fisica sarà considerata fiscalmente residente nel territorio dello Stato (e quindi ivi tassata sui redditi ovunque prodotti in ossequio al principio della wordwide taxation) se, per la maggior parte del periodo d’imposta, la stessa dovesse, alternativamente: avere la residenza in Italia (senza più fornire, a differenza di quanto previsto dall’attuale disposto legislativo, alcun riferimento alla medesima definizione contenuta nell’art. 43 c.c., ovvero al luogo in cui la persona ha la dimora abituale); avere il domicilio in Italia (da intendersi non più riferito alla definizione prevista dal Codice Civile, ovvero al luogo in cui la persona fisica ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi economici e personali, ma unicamente con il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona); essere presente in Italia (questo criterio dovrebbe trovare un’applicazione limitata, considerando che, in caso di fenomeni di doppia imposizione, dovrebbero potersi...

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