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Imposte e tasse 04 Ottobre 2023

Definizione agevolata a costo zero se il tributo è stato versato 

Se l’imposta è stata già versata, la controversia potrà essere definita con la sola presentazione della domanda di definizione agevolata, senza il versamento di alcun importo.

Con la risposta all’interpello 29.09.2023, n. 441 l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, se il tributo è stato versato, la controversia relativa alle sanzioni collegate può essere definita con la sola presentazione della domanda di definizione agevolata delle liti tributarie pendenti, senza versamento di alcun importo.

Il caso è quello di una società che intende definire mediante l’istituto della definizione agevolata delle liti pendenti (art. 1, cc. 186-205 L. 197/2022) il ricorso presentato a seguito di una cartella di pagamento riguardante un controllo automatizzato su una dichiarazione. Nella cartella si intimava il pagamento dell'ultima rata di un piano rateale il cui versamento risultava omesso con i relativi interessi e sanzioni, nonché della sanzione del 30% e degli interessi calcolati sull'intero debito originario, detratto quanto versato.
L'istante impugnava la cartella chiedendo di voler annullare l'iscrizione a ruolo limitatamente alle sanzioni e agli interessi iscritti calcolati sull'intero e, in via subordinata, che non fossero dovute le sanzioni e fossero sottratti dal dovuto tutti gli importi versati, compresi quelli per la rateazione e quelli per il ravvedimento. La società contestava, infatti, la decadenza dalla rateazione, nel presupposto che l'omesso pagamento dell'ultima rata della rateazione non comportava alcuna decadenza.
In attesa degli esiti del ricorso, l'istante dichiara di aver versato l'imposta, con i relativi interessi e sanzioni. Le Commissioni tributarie di primo e secondo grado hanno accolto in via “parziale” il ricorso. Ciò premesso la società istante, intendendo definire la lite pendente, chiede all’Amministrazione Finanziaria se la controversia è da considerarsi definibile in Cassazione oppure come controversia avente a oggetto le sanzioni “collegate” al tributo.

Intervenendo sulla questione, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato, in primo luogo, la disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1, cc. 186-205 L. 197/2022. Al riguardo, nell’ambito della circolare n. 2/E/2023, è stato precisato che:
  • il comma 186 non contiene “specificazioni circa la tipologia degli atti oggetto delle controversie definibili e, quindi, possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi”;
  • il comma 191 dispone che “Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il pagamento del 40% negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata”.
In merito, poi, alla distinzione tra sanzioni “collegate” e “non collegate” al tributo si richiama la circolare n. 6/E/2019, la quale chiarisce che le sanzioni non collegate al tributo corrispondono a quelle stabilite per le violazioni che non incidono sulla determinazione o sul versamento del tributo, mentre le sanzioni “collegate al tributo” sono quelle stabilite per le violazioni che incidono sulla determinazione o pagamento del tributo stesso.

Ciò premesso, nel caso di specie, la società ha impugnato, limitatamente a sanzioni e interessi, una cartella di pagamento recante l'iscrizione a ruolo per decadenza dalla rateazione a causa dell'omesso/carente versamento dell'imposta dovuta. La controversia ha, dunque, a oggetto sanzioni derivanti dall'omesso o carente versamento di imposte che, come tali, sono collegate al tributo.
Conseguentemente, l’Agenzia osserva che le liti aventi a oggetto sanzioni collegate ai tributi, come quella in esame, sono definibili ai sensi del comma 191 solo in caso di definizione dell'importo concernente i tributi; diversamente, le stesse saranno definibili con le percentuali prevista dai commi da 186 a 190.

Pertanto, per il Fisco, occorre verificare se l'importo relativo ai tributi sia stato definito, anche con altra tipologia di definizione, o sia stato comunque pagato. Solo in tale ipotesi la lite può essere definita “senza” versare alcun importo, ossia con la sola presentazione della domanda di definizione.
Diversamente, in caso di mancata definizione dell'importo concernente i tributi, le liti vertenti esclusivamente sulle sanzioni collegate ai tributi sono definibili sulla base degli importi desumibili dall’art. 1, cc. 186-190 L. 197/2022. Così, nel presupposto che il tributo sia stato versato, la controversia è definibile con la sola presentazione della domanda di definizione e senza versamento di alcun importo.