La definizione agevolata delle liti pendenti ex L. 197/2022 si perfeziona con la presentazione della domanda e il versamento (prima rata o intero importo) entro il 30.09.2023 (art. 20 D.L. 34/2023); tuttavia, il perfezionamento è subordinato all’esito del controllo eseguito dall’ufficio e potrebbe venir meno in caso di diniego, da notificare entro il 30.09.2024.
Precisato che il versamento delle somme ha il solo fine di definire la controversia instaurata con l’Amministrazione Finanziaria, la Cassazione (ordinanza 2.04.2020, n. 7661), in merito alla chiusura delle liti, ha precisato che la definizione agevolata “costituisce la forma procedimentale atipica di definizione del rapporto tributario, che prescinde da un’analisi delle varie componenti ed esaurisce il rapporto stesso mediante definizione forfettaria e immediata, nella prospettiva ... di recuperare risorse finanziarie e di ridurre il contenzioso, e non invece in quella dell’esatto accertamento dell’imponibile”. In tal senso anche la Cassazione, S.U., con sentenza 27.01.2016, n. 1518, ha ribadito che le sanatorie fiscali pongono il contribuente di fronte a un’autonoma e libera scelta fra trattamenti distinti che non si intersecano fra loro: coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo, se è il caso, anche rimborsi di somme indebitamente pagate o deduzioni/detrazioni comunque spettanti, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione, ma senza la possibilità di riflessi con quanto dovuto sulla linea del procedimento fiscale ordinario.
Tutto ciò considerato, qualora si intenda “rigenerare” il credito Iva, da recuperare in detrazione nella prima liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale, dovrà effettuarsi il pagamento dell’imposta indicata nell’atto di recupero e rinunciare alla controversia con riferimento all’imposta medesima. La controversia, così ridotta alle sole sanzioni collegate al tributo e agli interessi, potrà essere definita ex art. 1, c. 191, ultimo periodo della legge di Bilancio 2023; versata separatamente l’imposta dovuta, sarà possibile la definizione delle sanzioni collegate al tributo e degli interessi, previa presentazione della domanda. Pertanto, ove si decida di “rigenerare” il credito Iva con le modalità sopra descritte, il contribuente potrà poi riportarlo nel Modello Iva, Rigo VL40, in conformità alle istruzioni, ove si legge: “indicare l’ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell'indebito utilizzo in compensazione di crediti esistenti, ma non disponibili (esempio: utilizzo in compensazione del credito Iva in mancanza del visto di conformità). Così operando, la validità del credito oggetto di riversamento è rigenerata ed equiparata a quella del credito formatosi nel periodo d’imposta relativo alla presente dichiarazione”.
Si indicherà, dunque, nel rigo VL40 della dichiarazione Iva 2024 (periodo d'imposta 2023) l’importo del credito Iva versato corrispondente a quanto preteso con l’atto di recupero crediti.
Tuttavia, come osservato in premessa, la definizione è sospesa, almeno fino al 30.09.2024.
Precisato che il versamento delle somme ha il solo fine di definire la controversia instaurata con l’Amministrazione Finanziaria, la Cassazione (ordinanza 2.04.2020, n. 7661), in merito alla chiusura delle liti, ha precisato che la definizione agevolata “costituisce la forma procedimentale atipica di definizione del rapporto tributario, che prescinde da un’analisi delle varie componenti ed esaurisce il rapporto stesso mediante definizione forfettaria e immediata, nella prospettiva ... di recuperare risorse finanziarie e di ridurre il contenzioso, e non invece in quella dell’esatto accertamento dell’imponibile”. In tal senso anche la Cassazione, S.U., con sentenza 27.01.2016, n. 1518, ha ribadito che le sanatorie fiscali pongono il contribuente di fronte a un’autonoma e libera scelta fra trattamenti distinti che non si intersecano fra loro: coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo, se è il caso, anche rimborsi di somme indebitamente pagate o deduzioni/detrazioni comunque spettanti, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione, ma senza la possibilità di riflessi con quanto dovuto sulla linea del procedimento fiscale ordinario.
Tutto ciò considerato, qualora si intenda “rigenerare” il credito Iva, da recuperare in detrazione nella prima liquidazione periodica o nella dichiarazione annuale, dovrà effettuarsi il pagamento dell’imposta indicata nell’atto di recupero e rinunciare alla controversia con riferimento all’imposta medesima. La controversia, così ridotta alle sole sanzioni collegate al tributo e agli interessi, potrà essere definita ex art. 1, c. 191, ultimo periodo della legge di Bilancio 2023; versata separatamente l’imposta dovuta, sarà possibile la definizione delle sanzioni collegate al tributo e degli interessi, previa presentazione della domanda. Pertanto, ove si decida di “rigenerare” il credito Iva con le modalità sopra descritte, il contribuente potrà poi riportarlo nel Modello Iva, Rigo VL40, in conformità alle istruzioni, ove si legge: “indicare l’ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell'indebito utilizzo in compensazione di crediti esistenti, ma non disponibili (esempio: utilizzo in compensazione del credito Iva in mancanza del visto di conformità). Così operando, la validità del credito oggetto di riversamento è rigenerata ed equiparata a quella del credito formatosi nel periodo d’imposta relativo alla presente dichiarazione”.
Si indicherà, dunque, nel rigo VL40 della dichiarazione Iva 2024 (periodo d'imposta 2023) l’importo del credito Iva versato corrispondente a quanto preteso con l’atto di recupero crediti.
Tuttavia, come osservato in premessa, la definizione è sospesa, almeno fino al 30.09.2024.
