Definizione agevolata per la cartella da liquidazione automatica
Per la Cassazione (sent. 18298/2021 SS.UU.) è ammissibile l'applicazione dell'art. 6 D.L. 119/2018, quando la cartella stessa rappresenta il primo e unico atto con il quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente.
In pendenza di un giudizio contro la cartella di pagamento emessa in seguito a liquidazione automatica ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973, la società ricorrente aveva presentato nei termini un'istanza di definizione agevolata della lite ex art. 6 D.L. 119/2018, ma la domanda era stata oggetto di diniego dell’Agenzia delle Entrate; il diniego era motivato sul presupposto che la normativa limitasse la definizione alle sole controversie inerenti agli "atti impositivi", escludendo quelli aventi ad oggetto atti di mera riscossione, quali ruoli, cartelle di pagamento e avvisi di liquidazione.
La Corte di Cassazione, investita della questione, osservava che l'iscrizione a ruolo, esattamente come gli avvisi di accertamento, svolge la duplice funzione di pretendere l'imposta dovuta e di irrogare la sanzione, ex art. 17 D.Lgs. 472/1997, tanto da essere invalsa la nozione di "atto contestuale" per evidenziare la natura polifunzionale dei provvedimenti impositivi. Ciò porta a ritenere che quando, come nella fattispecie, la cartella ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973, pur resa nell'ambito di procedura di controllo cartolare su dichiarazione del contribuente, si pone come atto di irrogazione della sanzione, essa configuri un atto impositivo, non diversamente da come sarebbe accaduto se fosse stato impugnato un avviso di accertamento unicamente nel suo contenuto sanzionatorio, o un atto di contestazione: pertanto, può costituire...