Definizione avvisi bonari e ravvedimento speciale, dubbi applicativi
Per il ravvedimento speciale tiene banco la controversa posizione del Fisco: benché si avvicini il termine del 31.03, l’Agenzia delle Entrate lascia inalterata la posizione della circolare n. 2/E/2023, che desta non poche perplessità.
La norma introdotta dalla legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), all’art. 1, c. 174, stabilisce che: “Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti”. Tale formulazione significa, letteralmente, che rientrano nel campo di applicazione del ravvedimento speciale le violazioni non “definibili” in base ai commi 153–165 e 166–173, rispettivamente concernenti la definizione agevolata degli avvisi bonari e la regolarizzazione delle irregolarità formali.
Diversamente, la circolare n. 2/E/2023 dell'Agenzia delle Entrate, andando oltre il dettato normativo, ha precisato che: “... non sono definibili con il ravvedimento speciale in commento le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e le violazioni formali”. Con l’espressione “violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis”, l’Agenzia delle...