Possibilità anche per gli atti oggetto di rateizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio, fissata al 1.01.2023.
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Definizione agevolata - In base all'art. 1, c. 155 della legge di Bilancio 2023, la definizione delle comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari) è aperta anche agli atti oggetto di rateizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa, fissata al 1.01.2023.
Ai sensi dell'art. 1, c. 153, rientrano nel perimetro applicativo della definizione le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2019, al 31.12.2020 e al 31.12.2021, richieste con le comunicazioni previste dagli artt. 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972, per le quali il termine di pagamento non risulta ancora scaduto al 1.01.2023. L'istituto prevede la possibilità di corrispondere il dovuto con interessi e sanzioni ridotti nella misura del 3% anziché del 10%.
Pace fiscale - Dalla relazione tecnica sulla nuova pace fiscale prevista dalla legge di Bilancio 2023, emerge che l'istituto ricalca la c.d tregua fiscale ex art 6, D.L. 119/2018, su cui l'Agenzia Entrate ha già espresso posizioni restrittive in passato. Il principale riferimento è la circolare 6/E/2019, dedicata alla tregua fiscale del 2018. Tra i passaggi critici, spicca quello relativo al rapporto tra importo da versare e importo già versato che è possibile scomputare in caso di controversie cumulative, oggetto di un unico ricorso del...