Con la L. 9.08.2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale) il Governo è stato delegato a emanare, anche in materia doganale, diversi decreti legislativi. In attuazione della predetta legge delega, è stato emanato il D.Lgs. 26.09.2024, n. 141, pubblicato sulla G.U. del 3.10.2024, al cui interno l’Allegato 1 introduce disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione.Tali disposizioni complementari sono strutturate in 7 titoli, per un totale di 122 articoli: ai fini che qui ci interessano, analizziamo l’art. 72 dedicato alla Temporanea Esportazione.La norma in esame ripropone parzialmente l’istituto della temporanea esportazione come previsto nell’art. 214 del TULD a integrazione della disciplina unionale dell’istituto. Trattasi delle ipotesi di merci destinate a essere esportate per poi tornare nel territorio dell’Unione nello stesso Stato in cui erano state esportate, a parte il normale deterioramento derivante dall’uso. Per tali fattispecie la normativa unionale prevede l’utilizzo del carnet ATA o l’applicazione del regime di esportazione definitiva con l’indicazione dell’apposito codice regime (23) e la successiva reintroduzione in franchigia nel termine dei 3 anni previsto dall’art. 203 del CDU. L’art. 72 deve quindi intendersi inquadrato nell’istituto della reintroduzione in franchigia (di cui al citato art. 203 del CDU) che, in particolare:- non limita a determinati tipi di merci l’applicazione...