Estero 18 Ottobre 2024

Definizione delle esportazioni temporanee

Riordino delle disposizioni nazionali relative alle operazioni di esportazione temporanea.

Con la L. 9.08.2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale) il Governo è stato delegato a emanare, anche in materia doganale, diversi decreti legislativi. In attuazione della predetta legge delega, è stato emanato il D.Lgs. 26.09.2024, n. 141, pubblicato sulla G.U. del 3.10.2024, al cui interno l’Allegato 1 introduce disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione.Tali disposizioni complementari sono strutturate in 7 titoli, per un totale di 122 articoli: ai fini che qui ci interessano, analizziamo l’art. 72 dedicato alla Temporanea Esportazione.La norma in esame ripropone parzialmente l’istituto della temporanea esportazione come previsto nell’art. 214 del TULD a integrazione della disciplina unionale dell’istituto. Trattasi delle ipotesi di merci destinate a essere esportate per poi tornare nel territorio dell’Unione nello stesso Stato in cui erano state esportate, a parte il normale deterioramento derivante dall’uso. Per tali fattispecie la normativa unionale prevede l’utilizzo del carnet ATA o l’applicazione del regime di esportazione definitiva con l’indicazione dell’apposito codice regime (23) e la successiva reintroduzione in franchigia nel termine dei 3 anni previsto dall’art. 203 del CDU. L’art. 72 deve quindi intendersi inquadrato nell’istituto della reintroduzione in franchigia (di cui al citato art. 203 del CDU) che, in particolare:- non limita a determinati tipi di merci l’applicazione...

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