Deforestazione zero, obblighi EUDR e adempimenti pratici
Per commercializzare nell’UE o esportare prodotti soggetti all’EUDR occorre presentare nel sistema unionale una dichiarazione di dovuta diligenza, ordinaria o semplificata. Omissioni o errori possono bloccare la merce in dogana.
Il regolamento (UE) 2023/1115, noto come EUDR, prevede nuovi adempimenti per l’importazione, l’esportazione e l’immissione sul mercato dell’Unione europea di prodotti ottenuti da materie prime associate alla deforestazione e al degrado forestale. Dal 30.12.2026, le grandi e medie imprese potranno immettere o mettere a disposizione sul mercato dell’Unione o esportare i prodotti soggetti all’EUDR solo se ricorrono 3 condizioni:- siano a “deforestazione zero”;- siano prodotti nel rispetto della legislazione del Paese di origine;- siano oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza (Due Diligence Statement, DDS) o dichiarazione semplificata (SD).L’obbligo per le micro e le piccole imprese scatta invece il 30.06.2027. Le restrizioni riguardano 7 materie prime individuate dal regolamento come principali agenti scatenanti della deforestazione globale: bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno. La disciplina non si limita alle materie prime in senso stretto, ma si estende ai prodotti derivati elencati nell’Allegato I mediante specifici codici della nomenclatura combinata. L’elenco dei prodotti interessati è stato recentemente modificato dal regolamento delegato (UE) 2026/2102, che è entrato in vigore il 18.09.2026, attraverso l’inclusione di nuovi prodotti come, ad esempio, il caffè solubile o i derivati dell’olio di palma. Per dare agli operatori il tempo di adeguarsi, gli obblighi connessi all’EUDR relativi a questi prodotti...