Delega al Governo per la revisione dell’Iva del Terzo settore
Con Ddl presentato alla Camera il 23.03.2023 il Governo ha chiesto delega al Parlamento per varare la riforma fiscale. Gli enti del Terzo settore sono coinvolti sia ai fini delle imposte dirette che dell’Iva.
La Delega al Governo per la revisione del sistema tributario (AC 1038) contiene una previsione importante, con riferimento al Terzo settore, relativamente alla revisione della disciplina dell’Iva.
All’art. 7, lett. g) si prevede di “razionalizzare” la disciplina dell’Iva per gli enti del Terzo settore anche al fine di semplificare gli adempimenti relativi alle attività di interesse generale. La relazione accompagnatoria specifica che “tale razionalizzazione della disciplina in esame si rende necessaria, in primo luogo, in ragione delle modifiche introdotte dalla riforma del Terzo settore che hanno previsto l’applicazione agli enti di natura non commerciale di talune ipotesi di esclusione ed esenzione ai fini Iva finora previste nei confronti delle Onlus”.
In effetti, l’art. 89, c. 7, lett. b) del Codice del Terzo settore dispone che, all’art. 10, c. 1, nn. 15, 19, 20 e 27-ter del D.P.R. 633/1972, la parola Onlus è sostituita dalle seguenti “Enti del Terzo settore di natura non commerciale”. Trattasi delle prestazioni assistenziali, didattiche sanitarie e sociosanitarie, molto diffuse tra gli enti del Terzo settore.
In buona sostanza, se un ente del Terzo settore non supera il test di cui all’art. 79, c. 5 e dovesse quindi assumere la qualifica di ente commerciale o di impresa sociale, per le prestazioni elencate sopra, sarebbe tenuto ad applicare l’Iva nella misura...