La trasmissione telematica delle deleghe per i servizi di fatturazione elettronica rischia lo scarto per errata compilazione dei dati contabili. Dalle specifiche tecniche emergono, infatti, indicazioni tutt'altro che precise sull'indicazione dei dati Iva, pur dovendo confermare che, se la richiesta di delega viene presentata nel 2018, i dati Iva da indicare sono quelli del 2016, prelevabili dalla dichiarazione IVA/2017.
Questo ciò che emerge dalla lettura delle specifiche tecniche per la trasmissione delle deleghe, recentemente licenziate dall'Agenzia delle Entrate, scaricabili dal sito (www.agenziaentrate.gov.it), che si aggiunge ai problemi già emersi per la gestione delle deleghe massive.
Come già segnalato, peraltro, appare alquanto singolare che l'Agenzia delle Entrate (punto 6) con il provvedimento 5.11.2018 (prot. 291241), tra gli altri, richieda dati già in suo possesso (volume d'affari e importi dovuti a titolo di Iva dovuta o a credito).
Il punto 2.5.2.3) delle specifiche precisa che, agli effetti dei controlli relativi a specifici righi, in particolare i righi da “DE001” a “DE010”, si rende necessario indicare i dati riferiti alla dichiarazione Iva.
Dalla lettura si rileva che “gli importi da indicare, relativamente a ciascun contribuente, devono essere quelli esposti nella dichiarazione Iva presentata nell'anno solare antecedente a quello di conferimento della delega”,...