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Imposte e tasse 12 Ottobre 2020

Delivery e certificazione telematica dei corrispettivi

La risposta n. 416/2020 dell’Agenzia delle Entrate inquadra la fattispecie nel commercio elettronico indiretto, ossia le vendite per corrispondenza.

Il commercio elettronico, già molto diffuso, nell’anno della pandemia è diventato il “nuovo normale”, vera e propria strategia di sopravvivenza durante il lockdown, ma anche un fenomeno di costume in continua espansione. Sul tema è tornata l’Agenzia delle Entrate con la risposta 28.09.2020, n. 416, che esordisce con la definizione di commercio elettronico indiretto già chiarita in diversi documenti di prassi: mentre nel commercio elettronico diretto tutte le operazioni vengono effettuate in modalità telematica, quindi anche la consegna del bene, nell’indiretto la transazione commerciale si perfeziona per via telematica, ma la consegna fisica della merce avviene a domicilio tramite i canali tradizionali (corriere, servizio postale, ecc.). Il commercio elettronico indiretto è dunque assimilato, anche ai fini della disciplina IVA, alle vendite per corrispondenza. Per tale fattispecie non è obbligatoria la certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta né l’emissione della fattura, se non espressamente richiesta dal cliente e non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, come disposto dall’art. 22, c. 1, n. 1) D.P.R. n. 633/1972. I corrispettivi telematici derivanti dal commercio elettronico indiretto, come già precisato nella risposta all’interpello 198/2019, sono poi esonerati dall’obbligo di invio telematico, mentre devono...

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