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Gestione d'impresa 08 Ottobre 2019

Denominazione uguale, con prevalenza del Registro delle Imprese

Il conflitto tra i segni va risolto in base alla maggiore anzianità di iscrizione ed è ininfluente la coincidenza con il nome del titolare. 

La sentenza 14.08.2019 n. 21403 della Corte di Cassazione statuisce che, in caso di conflitto tra due società di capitali per la medesima denominazione, la diatriba tra i segni vada risolta attribuendo prevalenza all'iscrizione nel Registro delle Imprese (nel Registro delle società, per il periodo che precede l'entrata in vigore della L. 580/1993) che è intervenuta per prima. Non assume rilievo né il mero pregresso utilizzo della stessa denominazione da parte di altra società, che ha cessato da tempo di operare e che faceva capo a familiari del socio della società registrata per seconda, né il fatto che la denominazione di quest'ultima coincida con il cognome di uno di tali soci. Il caso - Una società per azioni chiamava in giudizio una società a responsabilità limitata e lamentava l’utilizzo, da parte di quest’ultima società, di una denominazione sociale confondibile con la propria, nonché l'impiego di marchi interferenti con i propri segni distintivi e la concorrenza sleale posta in atto ai propri danni. La disciplina della funzione identificativa svolta dalla ragione sociale e dalla denominazione delle società è regolata dall'art. 2567 C.C., il quale, oltre a richiamare le norme contenute nei Titoli V e VI del Libro V del Codice Civile, dichiara applicabili alla società le disposizioni dell'art. 2564 C.C. in tema di rischio di...

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