La sentenza 14.08.2019 n. 21403 della Corte di Cassazione statuisce che, in caso di conflitto tra due società di capitali per la medesima denominazione, la diatriba tra i segni vada risolta attribuendo prevalenza all'iscrizione nel Registro delle Imprese (nel Registro delle società, per il periodo che precede l'entrata in vigore della L. 580/1993) che è intervenuta per prima. Non assume rilievo né il mero pregresso utilizzo della stessa denominazione da parte di altra società, che ha cessato da tempo di operare e che faceva capo a familiari del socio della società registrata per seconda, né il fatto che la denominazione di quest'ultima coincida con il cognome di uno di tali soci.
Il caso - Una società per azioni chiamava in giudizio una società a responsabilità limitata e lamentava l’utilizzo, da parte di quest’ultima società, di una denominazione sociale confondibile con la propria, nonché l'impiego di marchi interferenti con i propri segni distintivi e la concorrenza sleale posta in atto ai propri danni.
La disciplina della funzione identificativa svolta dalla ragione sociale e dalla denominazione delle società è regolata dall'art. 2567 C.C., il quale, oltre a richiamare le norme contenute nei Titoli V e VI del Libro V del Codice Civile, dichiara applicabili alla società le disposizioni dell'art. 2564 C.C. in tema di rischio di...