Il 31.12.2019 spira il termine concesso dall'Agenzia delle Dogane agli esercenti depositi fiscali di GPL aventi capacità inferiore ai 400 metri cubi e di prodotti energetici aventi capacità inferiore ai 10.000 metri cubi per adeguarsi alla normativa introdotta con l'art. 1, c. 535, lett. e) L. 232/2016.
Con tale disciplina infatti il legislatore ha riformulato interamente l'art. 23 del Testo Unico delle Accise (ciò in attuazione alla Direttiva 2008/118/CEE del Consiglio del 16.12.2008 che obbligava gli Stati Membri a subordinare apertura ed esercizio di deposito fiscale a relativa licenza o autorizzazione), in tema di depositi fiscali per i prodotti energetici.
Oggetto della presente attenzione è il comma 4, relativo ai cd. depositi commerciali sottosoglia (il comma 3 invece riguarda i soprasoglia). Per ottenere la licenza di deposito fiscale, oggi, sono necessari i seguenti requisiti:
- possedere effettive necessità operative e di approvvigionamento dell'impianto;
- il deposito deve effettuare forniture di prodotto in esenzione di accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso altri Paesi dell'Unione Europea o ancora esportazioni verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea, in misura complessiva pari ad almeno il 30% del totale delle estrazioni di un biennio;
- il deposito sia propaggine di un deposito fiscale ubicato nelle immediate vicinanze appartenente allo...