Derivazione rafforzata per sopravvenienza da stralcio del debito
A seguito dell'interpello 21.03.2023, n. 264, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito all’applicabilità del principio della derivazione rafforzata alla sopravvenienza attiva derivante da stralcio dei debiti.
La società istante chiedeva se l’imputazione temporale eseguita ai fini contabili (esercizio al 31.12.2019) della sopravvenienza attiva correlata allo stralcio dei debiti, per effetto di una sentenza della Corte di Cassazione francese, potesse assumere rilevanza anche sul piano fiscale, ai fini della determinazione della base imponibile IRES ed IRAP, per il periodo d’imposta 2019.
In particolare, come evidenziato dalla società, lo stralcio della posta debitoria e la contabilizzazione di una sopravvenienza attiva in un esercizio anteriore rispetto a quello di definitiva conclusione del giudizio, costituirebbero una violazione del principio della prudenza; mentre con riferimento alla scelta di rilevare la sopravvenienza attiva già nel bilancio relativo all’anno nel corso del quale si è pronunciata la Corte di Cassazione (piuttosto che nel bilancio successivo in cui vi è stato il deposito della sentenza) avrebbe trovato piena conferma nelle indicazioni contenute nel principio contabile OIC 29. Secondo l’Istante una volta accertata la corretta contabilizzazione della sopravvenienza attiva nel bilancio 2019, in ossequio al cosiddetto principio della derivazione rafforzata di cui all’art. 83 del TUIR, si sarebbe manifestata piena specularità tra il criterio di imputazione contabile e la competenza temporale ai fini fiscali di detta componente positiva.
L’Agenzia delle Entrate, con specifico...