Il principio di derivazione rafforzata si fonda su 3 criteri che operano in modo coordinato tra loro e che finora erano applicabili solo ai soggetti IAS/IFRS e per i soggetti OIC diversi dalle microimprese (dal 2022 l’art. 8 D.L. 73/2022 ha esteso la possibilità anche a queste ultime). La rilevanza fiscale dei 3 criteri presuppone la corretta applicazione dei principi contabili; la non corretta applicazione di questi comporta la determinazione della base imponibile Ires attraverso l’utilizzo dei criteri previsti dagli stessi OIC.
I 3 criteri della derivazione rafforzata sono: qualificazione, classificazione e imputazione temporale.
La derivazione rafforzata stabilisce il riconoscimento della rappresentazione in bilancio fondata sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Secondo questo principio, la sostanza economica dell’operazione o del contratto prevale sulla forma giuridica degli stessi. In materia di Fisco ne consegue, dunque, la disapplicazione degli artt. 106 e 109 del Tuir.
Uniche disposizioni del Tuir che derogano a quanto appena detto e che, quindi, prevalgono sulla derivazione rafforzata riguardano:
limiti quantitativi o temporali di deduzione o di concorso al reddito (ammortamenti, rateizzazione plusvalenze);
indeducibilità totali o parziali di elementi (accantonamenti diversi da quelli previsti dal Tuir);
applicazione del principio di cassa per la tassazione/deduzione di componenti positivi e...