In materia di destinazione degli utili di esercizio, è necessario affrontare la relazione che si crea tra gli obblighi di formazione e di indisponibilità che caratterizzano la riserva legale, rispetto al contenuto delle deliberazioni assunte dall’assemblea dei soci e a come i vincoli di legge si combinino con le scelte distributive dell’utile netto d’esercizio.
La riserva legale è infatti una componente del patrimonio netto aziendale di "alta qualità”, in quanto deriva dagli utili e ha precisi limiti di utilizzo a garanzia dei terzi.
Costituzione della riserva legale - L’art. 2430, c. 1, C.C. fissa un limite minimo di accantonamento annuale (almeno “la ventesima parte”, ossia il 5% degli utili netti). Tale quota può essere superata nei seguenti casi:
lo statuto prevede un maggiore accantonamento annuale;
l’assemblea dei soci, approvando il bilancio, decide di destinare a riserva legale una maggiore percentuale di utile.
L’obbligo di accantonamento termina quando la riserva ha raggiunto il 20% del capitale sociale (“il quinto del capitale sociale”). Lo statuto, inoltre, può prevedere la costituzione e l’esistenza di una ulteriore riserva di utili che normalmente è denominata “riserva statutaria”.
La riserva legale deve essere reintegrata se, per qualsiasi ragione, scende al di sotto del quinto del capitale sociale, fatte salve le...