Associazioni sportive dilettantistiche e sport 17 Luglio 2024

Detassazione dei proventi da sponsorizzazione

Il corrispettivo in denaro o in natura in favore delle associazioni sportive dilettantistiche, di importo annuo non superiore a 200.000 euro, costituisce per il soggetto erogante una spesa di pubblicità.

In ordine al regime fiscale delle spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, c. 8 L. 289/2002, va premesso come in ordine alla sua portata interpretativa essa riassuma la natura di una presunzione legale assoluta che connota in ogni caso come spese di pubblicità le erogazioni di denaro previste nella norma. In ordine all’intento legislativo perseguito con la catalogazione fiscale della spesa di sponsorizzazione alla stregua di una spesa di pubblicità, con l’interdizione, sino alla soglia di 200.000 euro, di ogni sindacato di merito riservato all’Amministrazione Finanziaria, si registra ormai un compatto orientamento dottrinale e giurisprudenziale. Esso si raccorda con l’obiettivo di rinforzare, per convenzione legislativa, la natura di spesa pienamente inerente e sinergica con l’azione d’impresa dell’erogante, allo scopo di consentirgli in ogni caso il pieno diritto di deduzione. La natura convenzionale (per input legislativo) di spesa di pubblicità è proprio perché potrebbe trattarsi di spesa non capace di instaurare un intenso rapporto di sinergia causalmente funzionale all’operatività d’impresa e per tale motivo venire derubricata a spesa di rappresentanza in sede di verifica. A tale proposito va sottolineato come l’art. 90, c. 8 L. 289/2002, sia specificamente rubricato “Disposizioni per (l’ausilio del) l’attività sportiva...

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