Determinazione del reddito del dipendente distaccato all’estero
Il trattamento fiscale applicabile alla retribuzione erogata al lavoratore distaccato all’estero: l’Agenzia delle Entrate riepiloga le condizioni dettate dall’art. 51, c. 8–bis del Tuir.
Con la risposta all’interpello n. 428/2023 l’Agenzia delle Entrate affronta il trattamento fiscale applicabile alla retribuzione erogata a un lavoratore distaccato all’estero. Il lavoratore in questione è stato distaccato dalla società istante presso un’altra società del gruppo. La sede di lavoro principale resta presso la distaccataria (Germania), nonostante il dipendente effettui occasionali trasferte in altri Paesi esteri (altri Stati UE, tra cui l’Italia). Ciò premesso, considerato che il soggetto si considera fiscalmente residente in Italia per il periodo d’imposta 2022, stante la circostanza per cui ha mantenuto, nel territorio dello Stato, la propria famiglia, con l’istanza di interpello in esame, vengono rappresentati dubbi interpretativi circa l’applicazione dell'art. 51, c. 8-bis D.P.R. 917/1986. In particolare, ci si interroga se le trasferte saltuarie in Italia possano far venir meno il requisito dello svolgimento della prestazione lavorativa all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto.
Nella risposta l’Agenzia ricorda preliminarmente i requisiti dettati dall’art. 51, c. 8-bis, secondo cui “il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di 12 mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è...