Detraibile l'Iva dell’immobile abitativo adibito a casa vacanza
L’Iva su immobili abitativi destinati ad attività para-turistica è detraibile a prescindere dal divieto previsto dall’art. 19-bis.1, c. 1, lett. i) del D.P.R. 633/1972.
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello 24.07.2023, n. 392, ha chiarito che l’Iva su immobili abitativi destinati ad attività para-turistica è detraibile a prescindere dal divieto previsto dall’art. 19-bis.1, c. 1, lett. i) del D.P.R. 633/1972. Nel caso esaminato una società immobiliare, volendo acquisire un immobile di pregio da destinare a locazione, chiedeva all’Agenzia delle Entrate la conferma della possibilità di detrarre l'Iva assolta in sede di acquisto dell'immobile qualificato come ''abitativo'' (in quanto rientrante nella categoria catastale A/7), ma destinato allo svolgimento di un’attività commerciale, ovvero alla locazione turistica (“casa-vacanze”).
Ciò, quale eccezione rispetto alla previsione dell’art. 19-bis1, c. 1, lett. i) D.P.R. 633/1972 che, viceversa, prevede l'indetraibilità oggettiva dell'imposta assolta sui fabbricati abitativi acquistati da un soggetto Iva senza deroghe espresse per l'attività turistico alberghiera.
L’Agenzia delle Entrate ha risposto positivamente al quesito, confermando questa possibilità. Al riguardo, è stato evidenziato che la ratio sottostante all’applicazione del regime di indetraibilità oggettiva è, in termini generali, quella di evitare indebite detrazioni di imposta nei casi in cui l’acquisto abbia ad oggetto beni...