Con la recente ordinanza 28.04.2022, n. 13259, la Corte di Cassazione è intervenuta sulla detraibilità dell’Iva versata da un avvocato per l’acquisto un immobile da adibire a studio professionale che risulta accatastato non ad uso ufficio, bensì come abitazione civile. Al riguardo, la Cassazione ha rilevato, tra l’altro, che in deroga al generale principio della detraibilità dell’Iva contenuto nell’art. 19, D.P.R. 633/1972, in attuazione della relativa previsione normativa, l’art. 19-bis 1, lett. i), stesso decreto prevede che non è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto di fabbricati o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni.
Le disposizioni in esame (art. 19 e art. 19 bis, D.P.R. 633/1972), inerenti alla materia della detrazione dell’Iva e dei limiti della stessa, unitariamente considerate, prosegue la Suprema Corte, comportano che, ove l’impresa non svolga attività di costruzione (non applicandosi quindi la deroga alla preclusione), la stessa può portare in detrazione l’Iva relativa all’acquisto di un fabbricato a destinazione abitativa...