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Imposte e tasse 04 Agosto 2023

Detraibilità delle spese per trattamenti sanitari di ozonoterapia

La detrazione dall’Irpef è ammessa purché la prestazione sia resa da medici o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria e correlata a una prescrizione medica.

L'ossigeno-ozonoterapia (O2-O3) rappresenta una pratica terapeutica ampiamente utilizzata in Italia e nel mondo e rivolta in modo particolare (ma non esclusivo) al trattamento delle patologie muscolo scheletriche quali l'ernia discale, il mal di schiena e l'artrosi articolare. Dal punto di vista fiscale, al fine della spettante detrazione dall’Irpef lorda, che l’art. 15 del Tuir prevede nella misura del 19%, l’Agenzia delle Entrate ha premesso che non tutte le prestazioni rese da un medico o sotto la sua supervisione sono ammesse alla detrazione, ma solo quelle di natura sanitaria, rispondenti a trattamenti sanitari qualificati che, in quanto finalizzati alla cura di una patologia (la detrazione è infatti esclusa, ad esempio, per le prestazioni di chirurgia estetica o di medicina estetica non conseguenti ad incidenti, malattie, o malformazioni congenite), devono essere effettuati da medici o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria; tali spese, in quanto ascrivibili a trattamenti di natura sanitaria, sono ammesse in detrazione purché correlate a una prescrizione medica, idonea a dimostrare il necessario collegamento della prestazione resa con la cura di una patologia. Pertanto, in relazione alle spese sostenute per i trattamenti di ozonoterapia e della loro partecipazione alla detrazione dall’Irpef nella misura del 19%, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 25.06.2021, n....

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