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Imposte e tasse 01 Marzo 2023

Detraibilità Iva nelle operazioni oggettivamente esenti

Il diritto alla detrazione è sempre escluso al cospetto di fatture afferenti ad operazioni mai poste in essere ancorché l’imposta risulti versata al cedente.

La V Sezione Civile della Cassazione, con la sentenza 2.02.2023, n. 3218, è specificamente intervenuta a chiarire che nel caso di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Iva corrisposta al cedente non può costituire oggetto di detrazione. In caso di fatture per operazioni mai poste in essere, anche in attuazione del principio di cartolarità posto a base del sistema impositivo, deve essere sempre escluso il diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 19, c. 1 D.P.R. 633/1972, non assumendo rilievo che il cessionario abbia versato al cedente l'ammontare del tributo, sulla base della regolarità formale dell'operazione dal punto di vista contabile e fiscale, atteso che l'Iva è dovuta ogniqualvolta la fattura è emessa, seppure per un'operazione non avvenuta, o non avvenuta nei termini in essa descritti. Questo criterio trova fondamento e giustificazione nell’esigenza di attuare una concreta tutela dell'eventuale perdita di gettito erariale che potrebbe scaturire dall’esercizio del diritto alla detrazione. La Cassazione, sul tema della detrazione da parte del cessionario, assume questa presa di posizione anche in adesione all’art. 203 della Direttiva 2012/112/CE, in base alla quale il cessionario, in via di principio, in presenza di operazioni oggettivamente inesistenti non può fruire dello scomputo dell’imposta. In pratica, il cessionario non può esercitare il diritto...

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