Con il “Decreto Rilancio” il legislatore ha incrementato la detrazione sul risparmio energetico e sugli interventi antisismici ma ha richiesto asseverazioni, soprattutto in caso di trasferimento, potenziando sensibilmente i controlli delle Entrate.
L'art. 121 D.L. 34/2020 dispone che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per una generalità di interventi possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per il trasferimento del credito maturato, mediante uno sconto sul corrispettivo o, addirittura, per la conversione della detrazione in un credito d'imposta, con possibile successiva cessione, in luogo della compensazione orizzontale da parte dello stesso beneficiario.
Nel primo caso, l'ammontare della detrazione spettante viene ceduta, a scarico del prezzo dovuto per l'intervento, al fornitore che ha effettuato gli stessi interventi sotto forma di sconto sulla fattura e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari; mentre, nel secondo caso, l'importo corrispondente alla detrazione spettante si trasforma, in prima battuta, in un credito d'imposta che può essere trasferito ad altro soggetto (cessionario) che, a sua volta, può cederlo ad altri e ulteriori soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Per l'attuazione pratica, però, compreso l'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via telematica, siamo in attesa di un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate entro il 18.06.2020 ovvero entro 30 giorni dalla data di entrata...