Gli edifici costituiti da non più di 4 unità immobiliari sono assimilati al condominio e pertanto possono usufruire della detrazione del 110%, rispettando i relativi limiti di spesa. Ad esempio, in presenza dei lavori per l’isolamento termico, spetta una detrazione di 40.000 euro per unità immobiliare, mentre per il risparmio energetico il limite di spesa è di 20.000 euro. Questa situazione è stata favorevolmente risolta dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, c. 66 L. 178/2020): senza la nuova previsione normativa, questi edifici sarebbero rimasti esclusi dalla detrazione del 110% in quanto non rientrano né tra le abitazioni unifamiliari, né tra i condomini. Quindi, in presenza di interventi che possono beneficare del superbonus del 110%, anche in questi casi si devono distinguere gli interventi sulle parti comuni ai quali la detrazione si applica per intero, mentre per gli interventi trainati spettano al massimo su 2 unità immobiliari abitative.
Se l’edificio è costituito da abitazioni e anche da fabbricati strumentali si applica la regola che le unità immobiliari abitative devono avere la superficie prevalente al 50%: in questo modo, per gli interventi sulle parti comuni, anche i fabbricati non abitativi hanno diritto alla quota di detrazione in base ai propri millesimi. Invece se prevalgono i fabbricati strumentali o relativi alle imprese, il beneficio del 110% è limitato alle...