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Imposte e tasse 22 Luglio 2020

Detrazione critica nel caso di doppia cessione franco partenza

Il nuovo art. 36-bis della direttiva conferma che in una cessione intra a catena non può essere interna quella tra due soggetti nazionali se il trasporto intracomunitario è imputabile alla cessione verso il cessionario finale residente.

Il nuovo art. 36-bis della direttiva 2006/112/CE, in vigore dal 1.01.2020, detta regole comuni per individuare quale sia la cessione intracomunitaria in una serie di cessioni a catena. Secondo tale norma, sono a catena le cessioni successive di beni che sono oggetto di un unico trasporto intracomunitario (cioè tra 2 diversi Stati membri) direttamente dal primo cedente all’ultimo acquirente della catena. Come già evidenziato su queste pagine, in tale contesto solo una delle varie cessioni può essere intracomunitaria (non imponibile), mentre le altre devono essere considerate interne. Come precisato nelle Note esplicative della Commissione Europea (dicembre 2019) la norma in questione non compromette l’applicazione della disciplina della c.d. “triangolare comunitaria semplificata” (artt. 42, 141 e 197 Direttiva) che si configura in presenza di 3 operatori identificati in 3 diversi Paesi (es. FR, IT, DE) con trasporto dei beni dal 1° (FR) al 3° (DE) e che consente all’intermedio (IT) di non doversi identificare anche a destino (o eventualmente in partenza) secondo le regole delle cessioni a catena oggi puntualmente regolate dal citato art. 36-bis.
Fuori da tale semplificazione, però, solo una cessione può essere considerata non imponibile, mentre le altre sono da considerare interne con probabile obbligo identificativo degli altri soggetti anche nello Stato di partenza o di arrivo, a seconda dei casi. Si consideri, per esempio, la seguente cessione a catena non gestibile in modo semplificato: FR1 che vende a IT1 che vende a IT2 con beni in trasporto da FR1 a IT2. Le nuove regole, confermando gli insegnamenti della Corte di Giustizia, portano a concludere che nel caso in analisi:
1. se il trasporto è a cura del primo cedente (FR1), la cessione intracomunitaria è quella verso IT1 con la conseguenza che la seconda (tra IT1 e IT2) è nazionale con regolare addebito dell’Iva;
2. le conclusioni sono analoghe se il trasporto è a cura del soggetto intermedio IT1 (purché non si identifichi in FR o comunque non comunichi detta posizione al proprio fornitore FR1);
3. se il trasporto è a cura, invece, del cessionario finale IT2, cioè nel caso di doppia cessione franco partenza FR, quella tra IT1 e IT2 non può essere considerata una cessione nazionale con addebito dell’Iva nazionale, pena il rischio, per IT2, di vedersi contestare la detrazione dell’Iva addebitata.
Nel terzo caso, infatti, quella fra i 2 soggetti nazionali non è una cessione interna (in IT) bensì una cessione intracomunitaria tra IT1, che si deve identificare in FR fatturando da tale posizione, e IT2 che effettua, invece, un acquisto intracomunitario in Italia (e quella tra FR1 e IT1 diventa, invece, una cessione interna in FR).
Le conclusioni, anche in termini di criticità per la detrazione dell’Iva erroneamente addebitata, sono conformi a precedenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia: sentenza 21.02.2018, in causa C-628/16 (Kreuzmayr GmbH), e sentenza 10.07.2019, in causa C-273/18 (Kuršu zeme). In questa seconda sentenza (§ 41) è stato precisato che, salvo ipotesi di abuso, l’acquirente finale deve poter chiedere il rimborso al fornitore dell’imposta indebitamente versata. Si osserva che in tal senso depone la normativa italiana (art. 30-ter, c. 2, D.P.R. 633/1972) che, eccetto l’ipotesi di frode, consente al fornitore di chiedere rimborso all’Erario entro 2 anni dall’avvenuta restituzione al cessionario/committente.