La detrazione degli interessi passivi corrisposti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca, contratti per l’acquisto di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, spetta a chi sostiene concretamente l’onere e quindi alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa, non al socio assegnatario dell’alloggio in mero godimento.
Questo il principio affermato dalla Cassazione con la sentenza 24.08.2018, n. 21092, ribaltando i pronunciamenti di merito delle commissioni provinciale e regionale che, viceversa, avevano riconosciuto al socio assegnatario il diritto alla detrazione degli interessi accogliendo così, in via definitiva, il ricorso della Agenzia, la quale aveva sostenuto che la detrazione spetta, invece, alla cooperativa che ha contratto il mutuo ed è proprietaria dell’immobile che è assegnato al socio in mero godimento.
Secondo la Corte, infatti, ai sensi dell’art. 13-bis (ora 15), c. 1, lett. b), Tuir, la detrazione in questione spetta (nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni) anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi: testo normativo dal quale si...