Il caso esaminato dall'Agenzia delle Entrate nell'interpello 218/2019 riguarda una fattispecie molto particolare, ma la risposta ci pare rivestire un interesse più generale. Un cittadino italiano si dichiara fiscalmente residente in Austria con attività lavorativa prestata quotidianamente in Italia, presso la Provincia di Bolzano. Si tratta, quindi, di una sorta di frontaliero al contrario. Mentre siamo abituati a vedere gli italiani spostarsi quotidianamente verso realtà lavorative più attraenti, qui abbiamo invece il caso di un residente estero (come è noto la cittadinanza in ambito fiscale ha poca rilevanza) che quotidianamente viene a lavorare in Italia.
Altra particolarità è che il frontaliere austriaco è un dipendente statale. La Convenzione Italia-Austria regola i redditi da lavoro dipendente nell'art. 15, ma i redditi da lavoro dipendente prestati presso l'Amministrazione pubblica sono regolati nell'apposito art. 19.
L'art. 15 consentirebbe di tassare i redditi dei frontalieri esclusivamente nello Stato della residenza mentre, in virtù della peculiare regola contenuta nell'art. 19, i redditi dei dipendenti statali sono tassati esclusivamente nel Paese della fonte. Per tale ragione il dipendente pubblico italiano che risiede all'estero è tassato in via esclusiva in Italia. A questo punto il contribuente chiede di essere ammesso a godere della detrazione per gli...