IVA 24 Maggio 2024

Detrazione Iva anche se la dichiarazione è omessa

La Corte di Cassazione (ordinanza n. 12761/2024) ribadisce il principio secondo cui il diritto alla detrazione Iva non soggiace a obblighi formali, quali la trasmissione della dichiarazione, a condizione che sussistano invece i requisiti sostanziali.

Il caso all’attenzione dei giudici di legittimità trae origine da una cartella esattoriale, preceduta da avviso di irregolarità, con cui l’Agenzia delle Entrate richiedeva a una società contribuente il versamento di un importo per Iva, oltre a interessi e sanzioni. L’Ufficio riteneva che, avendo la contribuente omesso di presentare la dichiarazione annuale Iva, non avesse diritto di riportare in detrazione l’Iva nella dichiarazione dell’anno successivo, né di chiederla a rimborso. Nei 2 giudizi di merito la società otteneva il riconoscimento delle proprie censure e l’annullamento della pretesa in ragione del fatto che: era stata in grado di dimostrare documentalmente il proprio diritto alla detrazione del credito Iva; l’esercizio di tale diritto alla detrazione è avvenuto entro i 2 anni dal sorgere del diritto medesimo. L’Agenzia ricorreva quindi in Cassazione. I giudici di legittimità, nell’ordinanza in commento, formulano una motivazione puntuale secondo cui, nel rispetto dei principi eurocomunitari in tema di imposte armonizzate, la neutralità dell'Iva comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta che risulta da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno ed è dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al 2°...

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