La detrazione dell'Iva sulle spese preparatorie è ammessa anche quando l'attività di impresa non ha inizio per cause indipendenti dalla volontà del contribuente. Le spese devono essere inerenti al progetto e le intenzioni genuine.
Una società che sostiene costi con Iva prima dell'effettivo inizio dell'attività di impresa, può recuperare l'Iva anche se l'attività stessa non ha mai inizio? Questa è la domanda cui l'Agenzia delle Entrate ha risposto con il recente interpello n. 584/2021. Il caso specifico riguarda una società che ha sostenuto costi per realizzare un albergo, avendo poi abbandonato il progetto per la mancata consegna dell'immobile.
L'Agenzia, anzitutto, ricorda la nozione di soggetto passivo nella Direttiva Iva, secondo cui la Corte di Giustizia ha concluso che chiunque svolge atti preparatori è considerato soggetto passivo.
Secondo, poi, l'art. 168, un soggetto passivo che agisce come tale è legittimato alla detrazione. Poiché l'Iva deve essere neutrale anche nei confronti dei soggetti che cercano occasioni di investimento (senza ovviamente legittimare i casi di frode), la Corte (C-248/20) ha precisato che il diritto alla detrazione, una volta sorto, rimane acquisito anche se successivamente l'attività economica prevista non è stata realizzata.
A questo punto entra in gioco la disciplina nazionale cui l'art. 183 della Direttiva demanda la scelta tra il riporto dell'eccedenza e il rimborso.
La stessa Amministrazione Finanziaria ha ammesso in passato la detraibilità dell'Iva su beni e servizi anche prima del loro utilizzo. Inoltre, aggiunge...