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IVA 05 Giugno 2026

Detrazione Iva dei bomboloni d’acqua

La detrazione Iva relativa all’acquisto di acqua in boccioni risente della tipologia di utilizzatore.

La gestione della fattura relativa all’acquisto di acqua in bomboloni/boccioni deve tenere in considerazione la modalità di erogazione e l’utilizzo.In deroga alle disposizioni generali di detrazione Iva, di cui all’art. 19, D.P.R. 633/1972, l’art. 19-bis1, c. 1, lett. f) stabilisce che non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande a eccezione di quelli che formano oggetto dell’attività propria dell'impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell'impresa.In base alla risposta dell’Agenzia delle Entrate 1.08.2000, n. 124, gli apparecchi funzionanti a capsule/cialde, nonostante le particolari modalità di funzionamento (che richiedono il preventivo acquisto della cialda e il successivo inserimento della stessa nel distributore per l'erogazione della bevanda), possono sostanzialmente equipararsi agli altri distributori automatici.Le cessioni delle capsule/cialde, effettuate nei confronti di soggetti diversi dai consumatori finali, non possono essere giuridicamente qualificate come "somministrazione di alimenti e bevande" atteso che il servizio di somministrazione della bevanda si concretizza solo nella fase in cui il procedimento meccanico, realizzato attraverso il distributore automatico, determina la trasformazione della cialda/capsula in una bevanda.L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 17.11.2016, n. 103/E,...

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