Nel caso di accertamento analitico e induttivo e tenuto conto della particolarità della materia nell’IVA, il legislatore ha previsto le presunzioni di cessione e acquisto. L’Ufficio, in determinate circostanze indiziarie, può assumere che siano state poste in essere delle operazioni imponibili e, se può provare le circostanze indizianti, diventa onere del contribuente dimostrare che non sono state realizzate le operazioni imponibili, nonostante le apparenze. La materia è stata disciplinata in modo organico, rispetto all'originaria regolamentazione contenuta nell’art. 53 D.P.R. 633/1972, con il D.P.R. 10.11.1997, n. 441. Anche la Corte di Cassazione, con sentenza 2.04.2014, n. 7650, ha avuto modo di affermare che se l’Amministrazione Finanziaria contesta al contribuente l’indebita detrazione di fatture, in quanto relative a operazioni inesistenti, e fornisca attendibili riscontri indiziari sull’inesistenza delle operazioni fatturate, ricadrà sul contribuente medesimo l’onere di dimostrare la fonte legittima della detrazione, altrimenti non operabile.
Il cessionario, in particolare, ha l’onere di dimostrare almeno, anche in via alternativa, di non essersi trovato nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità delle operazioni pregresse intercorse tra il cedente e il fatturante in ordine al bene ceduto, oppure, nonostante il possesso della capacità cognitiva adeguata...