Detrazione Iva e presa visione della fattura elettronica
Il dies a quo per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva non può essere arbitrariamente protratto fino al momento di presa visione delle fatture.
Con la risposta all’interpello n. 435/2023 l’Agenzia delle Entrate analizza il caso di una società che, per un malfunzionamento del proprio software, non ha ricevuto alcune fatture elettroniche passive per gli anni 2021 e 2022; l’istante, pur ricevendo le copie di cortesia delle fatture in questione e pagando parte di esse, non ha effettuato l’accesso nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate per prender visione delle fatture regolarmente trasmesse allo SdI da parte dei fornitori.
Nell’interpello viene richiesto se è ancora possibile detrarre l’imposta relativa agli anni 2021 e 2022, con presa visione nel 2023, trasmettendo le relative dichiarazioni Iva integrative.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’art. 19, c. 1 D.P.R. 633/1972, nell’attuale formulazione, così come modificato dal D.L. 50/2017, dispone che il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. Il diritto alla detrazione è però subordinato all’esistenza di un duplice requisito:
presupposto sostanziale dell’effettuazione dell’operazione;
presupposto formale del possesso di una valida fattura d’acquisto.
Il dies a...