La Cassazione (Cass. Civ. Sez. V, ord. 19.06.2024, n. 16873) ha chiarito come, in tema di corretta applicazione della normativa sancita in materia di imposta sul valore aggiunto, l’Amministrazione è legittimata al disconoscimento del diritto alla detrazione d’imposta, qualora venga dimostrato che l’operazione oggetto di analisi ed eventuale contestazione, sia affetta da manifesta e macroscopica antieconomicità e che tali connotazioni assumano una rilevanza tale da escludere un normale margine di errore di valutazione economica, che assume rilievo quale indizio di non verità della fattura e, dunque, di non verità dell'operazione stessa, o di non inerenza della destinazione del bene (o servizio) all'utilizzo per operazioni assoggettate a Iva. Ciò non impedisce, tuttavia, al contribuente di difendersi, ma in tal caso questi sarà gravato dall’onere (non sempre agevole) di recare dimostrazione che la prestazione del bene (o servizio) è reale ed inerente all'attività svolta.
Nel caso di specie, la spesa contestata era stata ritenuta palesemente sproporzionata ed antieconomica, in quanto l’ammontare annuo dei canoni di locazione, corrisposti per una porzione di un immobile facente parte di un complesso immobiliare locato, si attestava su un valore ben superiore rispetto a quello sostenuto per l’intero complesso. I prezzi di riferimento del valore di locazione, al metro quadro,...