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Imposte e tasse 31 Ottobre 2018

Detrazione IVA, la nuova regola del pendolo


La detrazione dell’Iva sugli acquisti può essere esercitata nella liquidazione in cui l’operazione è stata effettuata se la fattura è pervenuta e registrata entro il 15 del mese successivo. Per esempio: consegna di un bene avvenuta in ottobre 2018; fattura pervenuta all’acquirente nei primi giorni di novembre: se si registra il documento entro il 15.11, l’Iva può essere detratta nella liquidazione Iva mensile del mese di ottobre. Lo prevede l’art. 14 D.L. n. 119/2018 in vigore dal 24.10.2018. Finora la detrazione poteva essere esercitata soltanto dal mese in cui la fattura era pervenuta all’acquirente. Tale limitazione rimarrà vigente per il mese di dicembre, nella cui liquidazione non potrà essere detratta l’Iva delle fatture pervenute in gennaio successivo, nemmeno se la consegna del bene o il pagamento del corrispettivo sono avvenuti nel mese di dicembre. Le nuove regole (escluso dicembre) comportano la coincidenza tra l’indicazione dell’Iva a debito per il cedente e la detrazione per l’acquirente. Pertanto, diventa ancora una volta determinante il momento di effettuazione dell'operazione, in cui l’Iva diviene esigibile per l’Erario e detraibile per l’acquirente/committente. Quindi occorre considerare il momento della consegna per i beni mobili, l’atto della stipula per gli immobili e il pagamento per le prestazioni di servizi; il pagamento o...

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