Detrazione Iva nella telefonia in regime monofasico
Con la recente risoluzione n. 69/E l'Agenzia ha aperto alla possibilità di operare, secondo le regole ordinarie, per gli acquisti di mezzi tecnici e relative ricariche fatturate dalla compagnia telefonica.
Da almeno 4 o 5 anni si nota che i gestori della telefonia espongono l'Iva in fattura separatamente dall'imponibile, anche nel caso della telefonia mobile ricaricabile (sim), pur citando l'applicazione del regime monofasico (art. 74, c. 1, lett. d) D.P.R. 633/1972 e/o D.M. 366/2000). La cosa ha sempre destato imbarazzo tra gli operatori che, lato acquisti, si sono sempre chiesti se ciò significasse che l'Iva può essere detratta o se invece in sede di registrazione l'Iva dovesse essere comunque considerata indetraibile, oppure l'intero corrispettivo (ri)qualificato in “fuori campo articolo 74”. I dubbi sono stati fugati con la risoluzione 22.10.2020, n. 69/E, in cui l'Agenzia delle Entrate ha preso posizione sulla relazione tra il regime derogatorio “monofasico” e le ordinarie regole Iva, in particolare per il principio di neutralità basato sul meccanismo della rivalsa e detrazione.
Con regime monofasico, com'è noto, l'Iva per la vendita dei “mezzi tecnici” per la fruizione dei servizi di telecomunicazione effettuata nei confronti del pubblico (diversi da quelli in abbonamento), è dovuta esclusivamente dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi stessi, in deroga alle diposizioni del titolo I e II del D.P.R. 633/1972; da qui l'assimilazione alle non cessioni Iva (art. 74, c. 2) dei vari passaggi della filiera fino al consumo finale. In...