HomepageFiscoIVADetrazione Iva: prevalenza dei requisiti sostanziali su quelli formali
IVA
21 Febbraio 2026
Detrazione Iva: prevalenza dei requisiti sostanziali su quelli formali
Il diritto alla detrazione Iva può essere esercitato nel periodo di esigibilità anche se la fattura è ricevuta nell’anno successivo, purché prima della dichiarazione. Lo ha affermato il Tribunale dell’Unione Europea nella sentenza 11.02.2026, causa T-689/24.
Il diritto alla detrazione dell’Iva, ai sensi degli artt. 167, 168, lett. a), e 178, lett. a), della direttiva 2006/112/CE, sorge con l’esigibilità dell’imposta e non può essere subordinato da una normativa nazionale al preventivo possesso della fattura nel medesimo periodo d’imposta, qualora il soggetto passivo ne disponga comunque prima della presentazione della dichiarazione relativa a tale periodo; una diversa disciplina viola i principi di neutralità, proporzionalità ed effettività. Con la sentenza 11.02.2026, causa T-689/24, il Tribunale dell’Unione Europea è intervenuto su un tema di grande rilievo pratico, ovvero l’esercizio del diritto alla detrazione Iva in presenza di fatture ricevute nel periodo d’imposta successivo rispetto a quello di effettuazione dell’operazione. La controversia analizzata ha tratto origine da una questione pregiudiziale sollevata dal giudice amministrativo supremo polacco in relazione alla compatibilità dell’art. 86, par. 10b della Legge Iva polacca con gli artt. 167, 168, lett. a), e 178, lett. a) della direttiva 2006/112/CE, nonché con i principi di neutralità, effettività e proporzionalità.Nel caso specifico, la società ricorrente, soggetto passivo Iva in Polonia, operava quale acquirente e rivenditore di gas ed energia elettrica nell’ambito di un mercato organizzato, risultando formalmente destinataria delle fatture relative agli acquisti. La società chiedeva all’autorità tributaria se fosse legittimo...