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Imposte e tasse 21 Agosto 2019

Detrazione Iva senza limiti


L'Iva applicata in fattura in misura superiore a quella dovuta è comunque detraibile e anche per il passato. Infatti, è veramente gradita la norma interpretativa contenuta nell'art. 6, ultimo comma D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019. Tale disposizione prevede espressamente l'effetto retroattivo della disposizione contenuta nell'art. 6, c. 6 D.Lgs. 471/1997 la quale dispone che, in caso di applicazione dell'Iva in misura superiore a quella effettiva, erroneamente applicata da cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione per l'acquirente del bene o del servizio, quest'ultimo è punito con la sanzione amministrativa da 250 euro a 10.000 euro. Questa disposizione fu introdotta dall'art. 1, c. 935 L. 205/1997 e, quindi, con effetto dal 1.01.2018. Mancando la specificazione che si trattava di una norma interpretativa, la giurisprudenza (Cassazione nn. 24001/2018 e 14179/2019) ha avuto modo di precisare con tempestività che si trattava di norma nuova e quindi senza efficacia per il passato, interpretazione alquanto criticabile se consideriamo che la norma aveva come obiettivo il regime sanzionatorio per il quale non si può negare il favor rei. L'aspetto più importante è comunque che l'errore nell'applicazione dell'Iva non pregiudica il diritto alla detrazione e ora con il decreto Crescita si sa che questa regola vale anche per il passato. Erano frequenti gli...

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