La detrazione dell’Iva esercitata all’atto dell’acquisto di un immobile strumentale è soggetta a rettifica della detrazione, ai sensi dell’art. 19-bis.2 D.P.R. 633/1972, se mutano le condizioni iniziali che hanno determinato il diritto alla detrazione.
Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, culminato nell’ordinanza 6.10.2026, n. 26323, i giudici di legittimità hanno analizzato la controversia sorta a seguito di un accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società che aveva acquistato un immobile strumentale, classificato in categoria D/8, esercitando legittimamente la detrazione dell’Iva all’atto dell’acquisto, contestando la mancata rettifica della detrazione nell’anno successivo a quello in cui lo stesso era stato concesso in locazione con contratto esente Iva ai sensi dell’art. 10, c. 1, n. 8) D.P.R. 633/1972. La società ricorrente era riuscita a far valere le proprie ragioni innanzi ai 2 giudici di merito, asserendo che la strumentalità del bene era insita nella sua categoria catastale (D/8) e, pertanto, i beni strumentali per natura conserverebbero tale qualificazione anche se concessi in locazione o in comodato. Tale assunto è condivisibile, in linea di principio, essendo incontrovertibile che la strumentalità permane anche nel caso della successiva locazione, nel senso che, se ritenuto prevalente...