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IVA 05 Novembre 2026

Detrazione Iva su acquisto immobile strumentale

Secondo la Cassazione, la successiva cessione in godimento dell’immobile obbliga alla rettifica della detrazione Iva.

La detrazione dell’Iva esercitata all’atto dell’acquisto di un immobile strumentale è soggetta a rettifica della detrazione, ai sensi dell’art. 19-bis.2 D.P.R. 633/1972, se mutano le condizioni iniziali che hanno determinato il diritto alla detrazione.    Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, culminato nell’ordinanza 6.10.2026, n. 26323, i giudici di legittimità hanno analizzato la controversia sorta a seguito di un accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società che aveva acquistato un immobile strumentale, classificato in categoria D/8, esercitando legittimamente la detrazione dell’Iva all’atto dell’acquisto, contestando la mancata rettifica della detrazione nell’anno successivo a quello in cui lo stesso era stato concesso in locazione con contratto esente Iva ai sensi dell’art. 10, c. 1, n. 8) D.P.R. 633/1972. La società ricorrente era riuscita a far valere le proprie ragioni innanzi ai 2 giudici di merito, asserendo che la strumentalità del bene era insita nella sua categoria catastale (D/8) e, pertanto, i beni strumentali per natura conserverebbero tale qualificazione anche se concessi in locazione o in comodato. Tale assunto è condivisibile, in linea di principio, essendo incontrovertibile che la strumentalità permane anche nel caso della successiva locazione, nel senso che, se ritenuto prevalente...

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