L’Agenzia delle Entrate, con una precisa risposta a un interpello, è intervenuta al fine di fornire ulteriori chiarimenti dopo la recente introduzione della detrazione del 75%.
L’Agenzia delle Entrate, recentemente, ha fornito una risposta (n. 293/2022) a un preciso interpello, in relazione alla possibilità, per un condominio, di eseguire interventi combinati per la riduzione del rischio sismico, di isolamento termico, di restauro delle facciate, di sostituzione degli impianti di climatizzazione e di ristrutturazione congiuntamente ad opere di abbattimento delle barriere architettoniche, con l’installazione di un ascensore.
Nella soluzione proposta dal contribuente, all’interno dell’istanza di interpello, tenendo conto dei contenuti di un precedente documento di prassi (Agenzia delle Entrate, circolare n. 30/E/2020), si riteneva possibile godere, in presenza della novità introdotta con l’art. 119-ter al D.L. 34/2020, di un autonomo limite di spesa e della detrazione del 75%, pari a 40.000 euro per ogni unità immobiliare, in aggiunta a quella prevista dall’art. 16-bis, c. 1, lett. e) del Tuir, pari al 50% della spesa sostenuta su un limite di 96.000 euro.
In estrema sintesi, stante i chiarimenti forniti in precedenza dall’Agenzia delle Entrate sul divieto di sovrapposizione delle detrazioni (sismabonus e ristrutturazione, in particolare), la criticità riscontrata poggiava sulla necessità di comprendere se la nuova detrazione del 75%, fruibile per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, come introdotta dall’art. 119-ter...