Detrazione spese sanitarie nel modello precompilato con modifiche
Approfondimenti sulla detrazione delle spese sanitarie e la relativa conservazione dei documenti relativi a spese non presenti nel precompilato o il cui importo è modificato (circ. Agenzia Entrate 19.06.2023, n. 14/E).
Se il dato delle spese sanitarie non viene modificato e il contribuente esibisce al CAF o all’intermediario abilitato il prospetto dettagliato delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata e attesta, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria, non sarà necessario produrre la documentazione attestante le singole spese mediche sostenute. Tutto ciò sulla base delle indicazioni contenute nella circolare 19.06.2023, n. 14/E, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di dichiarazione dei redditi e apposizione dei visti di conformità per il periodo d’imposta 2022.
La circolare in oggetto, assieme alla seconda parte contenuta nella circolare n. 15/E, sempre del 19.06.2023, è stata seguita, dopo una settimana, dalla circolare n. 17/E dal momento che mancavano chiarimenti in relazione alle detrazioni pluriennali relative alle spese per il recupero del patrimonio edilizio, per il sismabonus, il bonus verde, il bonus facciate, l’ecobonus e il superbonus.
Ciò premesso torniamo a uno degli aspetti più innovativi contenuti nella circolare n. 14/2023, ossia la produzione dei documenti attestanti le spese sanitarie.
La regola generale, si legge nella circolare in commento, è che nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata con modifiche, il CAF o il...