La detrazione ai fini Irpef degli interessi passivi pagati su mutui e prestiti agrari spetta in tutti i casi, a prescindere dalla tipologia di terreno, dalla data di stipula del contratto di finanziamento e dalla presenza o meno della garanzia ipotecaria.
L’Agenzia delle Entrate lo ha ribadito con la risposta a un quesito pubblicata in data 16.08.2018 nella sezione “La posta” della propria rivista telematica, richiamando l’analogo chiarimento contenuto nella circolare 27.04.2018, n. 7 (Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche per l’anno 2017). L’occasione è propizia per riepilogare la completa casistica richiamata nella predetta circolare.
La norma di riferimento è l'art. 15, c. 1, lett. a), Tuir, secondo cui la detrazione Irpef del 19% degli interessi passivi compete, nel limite dei redditi dei terreni dichiarati, anche per gli oneri accessori (commissioni, provvigioni, assicurazioni, spese notarili e eventuali ipotecarie per i mutui garantiti da ipoteca) e per le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie.
La detrazione spetta a prescindere anche dalla data di stipula del contratto di mutuo e indipendentemente dal fatto che il mutuo sia garantito o meno da ipoteca.
Al riguardo la norma richiamata dispone che, per fruire del beneficio, i soggetti finanziatori devono essere residenti in Italia o in uno Stato membro...