L'opzione è ammessa per le spese sostenute dal 1.01.2022 al 31.12.2022. Via gli adempimenti antiriciclaggio per i professionisti attestatori.
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A partire dal 17.02.2023, la legge di conversione del D.L. 11/2023 ha abrogato la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo relativo alla detrazione spettante per gli interventi edilizi, ai sensi dell’art. 121, c. 1, lett. a) e b) D.L. 34/2020.
Per le spese sostenute dal 1.01.2022 al 31.12.2022, relative agli interventi che fruiscono della detrazione maggiorata (superbonus) è possibile optare per la ripartizione della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione è irrevocabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi 2024, relativa al periodo d'imposta 2023.
Cessioni - Ai fini dell’esclusione del concorso nella violazione e della responsabilità solidale in materia di cessione di bonus edilizi, la nuova norma stabilisce oneri documentali differenti:
fornitori e cessionari (prima cessione): sono richiesti tutti i documenti ex art. 121, c. 6-bis, D.L 34/2020;
soggetti che rilevano il credito da banche: è sufficiente l’attestazione del possesso della documentazione da parte del cedente.
In questa seconda situazione rientrano tutti i soggetti nell’ambito di cessioni successive alla prima, compresi i correntisti che ex art. 1, c. 1 D.L. 34/2020, acquistano il credito dalla banca senza facoltà di successiva cessione (c.d. quinta cessione).
Antiriciclaggio -...