Con l’avvio della campagna dichiarativi, al fine di beneficiare della detrazione Irpef nella misura del 19%, una particolare attenzione va posta al concetto di “tracciabilità” dei pagamenti, anche in caso di importi modesti. Come noto, per poter beneficiare della detrazione Irpef del 19% per gli oneri indicati nell'art. 15 del Tuir e in altre disposizioni normative, è necessario provvedere al loro pagamento mediante bonifico bancario o postale ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D.Lgs. 241/1997, ossia carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, bollettini postali (compresi i MAV ed i RAV), pagamenti con pagoPA, nonché “altri sistemi di pagamento”.
Rientrano tra gli “altri sistemi di pagamento” anche quelli effettuati mediante un'applicazione (app) via smartphone (ad esempio: Google pay, Satispay, ecc.) che, tramite l’inserimento di codice IBAN e numero di cellulare, permette all’utente di effettuare transazioni di denaro senza carta di credito o di debito e senza necessità di un dispositivo dotato di tecnologia NFC. In tal caso, il contribuente dovrà esibire il documento fiscale che attesta l’onere sostenuto, nonché la documentazione attestante che il pagamento è avvenuto mediante le predette applicazioni (che può essere rappresentata anche dalla e-mail di conferma dell’Istituto di moneta elettronica o della piattaforma su cui è stata effettuata l’operazione).
In generale, il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia del bollettino postale, MAV, copia dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.). L’estratto conto costituisce una possibile prova del sistema di pagamento tracciabile, opzionale, “residuale” e non aggiuntiva, che il contribuente può utilizzare a proprio vantaggio nel caso non abbia disponibili altre prove dell’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”. In tale eventualità, i CAF e i professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità, nonché gli uffici dell’Amministrazione Finanziaria nello svolgimento dell’attività di controllo, acquisiscono e verificano esclusivamente le informazioni necessarie avendo cura di “eliminare e/o cancellare” ogni altra eventuale informazione non pertinente.
Occorre, altresì, ricordare, che il requisito della tracciabilità dei pagamenti non modifica i presupposti stabiliti dall’art. 15 del Tuir e dalle altre disposizioni normative ai fini della detraibilità degli oneri dall’Irpef come, in particolare, l’effettivo sostenimento degli stessi. Al riguardo, l’Agenzia ha chiarito (da ultimo, nella circolare n. 24/E/2022) che l’onere può considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l’esecutore materiale del pagamento, aspetto quest’ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti. Il pagamento delle spese, quindi, può essere effettuato anche tramite sistemi di pagamento “tracciabili” intestato ad altro soggetto, anche non fiscalmente a carico, a condizione che l’onere sia effettivamente sostenuto dal contribuente intestatario del documento di spesa.
Così, la detrazione per le spese sostenute per interessi passivi di mutuo spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”. Le ricevute quietanzate rilasciate dal soggetto che ha erogato il mutuo (banche o poste) relative alle rate di mutuo pagate e la certificazione annuale concernente gli interessi passivi pagati sono ritenute idonee a soddisfare i requisiti di tracciabilità.
Rientrano tra gli “altri sistemi di pagamento” anche quelli effettuati mediante un'applicazione (app) via smartphone (ad esempio: Google pay, Satispay, ecc.) che, tramite l’inserimento di codice IBAN e numero di cellulare, permette all’utente di effettuare transazioni di denaro senza carta di credito o di debito e senza necessità di un dispositivo dotato di tecnologia NFC. In tal caso, il contribuente dovrà esibire il documento fiscale che attesta l’onere sostenuto, nonché la documentazione attestante che il pagamento è avvenuto mediante le predette applicazioni (che può essere rappresentata anche dalla e-mail di conferma dell’Istituto di moneta elettronica o della piattaforma su cui è stata effettuata l’operazione).
In generale, il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia del bollettino postale, MAV, copia dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.). L’estratto conto costituisce una possibile prova del sistema di pagamento tracciabile, opzionale, “residuale” e non aggiuntiva, che il contribuente può utilizzare a proprio vantaggio nel caso non abbia disponibili altre prove dell’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”. In tale eventualità, i CAF e i professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità, nonché gli uffici dell’Amministrazione Finanziaria nello svolgimento dell’attività di controllo, acquisiscono e verificano esclusivamente le informazioni necessarie avendo cura di “eliminare e/o cancellare” ogni altra eventuale informazione non pertinente.
Occorre, altresì, ricordare, che il requisito della tracciabilità dei pagamenti non modifica i presupposti stabiliti dall’art. 15 del Tuir e dalle altre disposizioni normative ai fini della detraibilità degli oneri dall’Irpef come, in particolare, l’effettivo sostenimento degli stessi. Al riguardo, l’Agenzia ha chiarito (da ultimo, nella circolare n. 24/E/2022) che l’onere può considerarsi sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l’esecutore materiale del pagamento, aspetto quest’ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti. Il pagamento delle spese, quindi, può essere effettuato anche tramite sistemi di pagamento “tracciabili” intestato ad altro soggetto, anche non fiscalmente a carico, a condizione che l’onere sia effettivamente sostenuto dal contribuente intestatario del documento di spesa.
Così, la detrazione per le spese sostenute per interessi passivi di mutuo spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”. Le ricevute quietanzate rilasciate dal soggetto che ha erogato il mutuo (banche o poste) relative alle rate di mutuo pagate e la certificazione annuale concernente gli interessi passivi pagati sono ritenute idonee a soddisfare i requisiti di tracciabilità.
Anche per i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, la detrazione spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. La documentazione necessaria per far valere la detrazione è costituita dalla quietanza di pagamento rilasciata dall’assicurazione, a condizione che la stessa indichi anche la modalità di pagamento tracciata, ovvero dalle ricevute dei bollettini di pagamento nonché dalla copia del contratto di assicurazione dal quale si evincono i dati del contraente e dell’assicurato, il tipo di contratto con la relativa decorrenza e gli importi fiscalmente rilevanti o dall’attestazione della compagnia di assicurazione contenente tutti i requisiti richiesti.
Sono, in ogni caso, previste specifiche casistiche in cui “non” trovano applicazione le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti. È, così, possibile continuare nell’uso del contante, senza perdere il diritto alla detrazione, per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private “accreditate” al Servizio sanitario nazionale (SSN). Al riguardo, si evidenzia un importante principio “generale” indicato nella risposta all’interpello n. 158/2021: ciò che rileva ai fini della tracciabilità è il “soggetto” (ossia la struttura) che eroga la prestazione sanitaria cui si riferisce la spesa e non alla prestazione resa in convenzione con il SSN. Pertanto, ove il contribuente abbia fatto ricorso ad una struttura accreditata al SSN per la prestazione medica, la spesa potrà essere in ogni caso detratta mediante l’esibizione del relativo documento a prescindere dal tipo di prestazione resa (in accreditamento o meno).
Sono, in ogni caso, previste specifiche casistiche in cui “non” trovano applicazione le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti. È, così, possibile continuare nell’uso del contante, senza perdere il diritto alla detrazione, per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private “accreditate” al Servizio sanitario nazionale (SSN). Al riguardo, si evidenzia un importante principio “generale” indicato nella risposta all’interpello n. 158/2021: ciò che rileva ai fini della tracciabilità è il “soggetto” (ossia la struttura) che eroga la prestazione sanitaria cui si riferisce la spesa e non alla prestazione resa in convenzione con il SSN. Pertanto, ove il contribuente abbia fatto ricorso ad una struttura accreditata al SSN per la prestazione medica, la spesa potrà essere in ogni caso detratta mediante l’esibizione del relativo documento a prescindere dal tipo di prestazione resa (in accreditamento o meno).
