Nelle imprese sociali, diverse dal “ramo” degli enti religiosi, in caso di “scioglimento volontario dell’ente o di perdita della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al Libro V del Codice Civile, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all’art. 3, c. 3, lett. a), è devoluto, salvo quanto specificamente previsto per le imprese sociali costituite in forma di società cooperative, ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno 3 anni o ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali secondo le disposizioni statutarie”. Una disposizione simile è prevista per gli ETS dall’art. 9 e 50, c. 2 D.Lgs. 117/2017, volti anch’essi a impedire l’appropriazione individuale del patrimonio residuo dell’ente accumulato in un regime di agevolazioni fiscali, e a garantire la destinazione dello stesso a finalità sociali.
Ci occupiamo ora di un caso particolare.
Rispondendo a una richiesta pervenuta relativamente alla devoluzione del patrimonio residuo di un’impresa sociale, in scioglimento volontario, a un’associazione di promozione sociale, iscritta nel Registro regionale dal 2012, il Ministero del Lavoro (Parere 6.04.2022, n. 6137) ha fornito alcune precisazioni, tenuto conto delle seguenti premesse di carattere generale:
- fino alla operatività del RUNTS, ai sensi dell’art. 101, cc. 2 e 3 D.Lgs. 117/2017, sono considerati enti del Terzo settore a tutti gli effetti di legge quelli regolarmente iscritti presso i registri in vigore, fra cui quello sopra menzionato;
- a partire dal 23.11, le amministrazioni che gestivano i registri APS hanno avviato l’attività di trasmigrazione dei registri al sistema informativo del RUNTS dei dati degli enti già iscritti;
- successivamente alla trasmigrazione dei dati degli enti iscritti ci sarà la verifica (vedi art. 54 del CTS) della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione a cura degli Uffici del RUNTS.
- Senza entrare nel merito della situazione concreta, per mancanza di specifiche informazioni, il Ministero ritiene che “nel caso specifico, legato alla peculiare situazione del beneficiario”, tanto la delibera di individuazione del beneficiario, quanto l’atto di accettazione dei beni oggetto di devoluzione, dovrebbero essere condizionati al permanere in capo al beneficiario della qualifica di ente del Terzo settore, in assenza della quale si avrebbe una elusione de facto della previsione normativa.
- Non potendo il beneficiario essere certo dell’esito positivo della trasmigrazione, e, quindi, del mantenimento della qualifica, il devolvente dovrebbe in particolare condizionare la devoluzione all’impegno da parte dell’associazione in trasmigrazione di accantonare, a titolo cautelativo, i proventi della devoluzione, rinviandone l’utilizzo, per lo svolgimento delle attività generali previste dallo Statuto al momento del perfezionamento della propria iscrizione al RUNTS, nonché di versare le risorse alla Fondazione Italia Sociale in caso di esito negativo del procedimento.
