La nota del Ministero del Lavoro 22.06.2026, n. 9981, e le relative Linee guida, costituiscono il primo documento organico di prassi finalizzato a fare chiarezza sulla determinazione del patrimonio incrementale degli ETS. Questa procedura si applica specificamente quando un ente decide di fuoriuscire dal RUNTS pur continuando a svolgere la propria attività in forma civilistica.L'art. 50, c. 2 del CTS impone all'ente fuoriuscito dal RUNTS, ma intenzionato a proseguire la sua attività ai sensi del Codice Civile, di devolvere preventivamente il patrimonio limitatamente all'incremento maturato durante gli anni di iscrizione al Registro. L'attuazione pratica di questo principio è regolata dall'art. 25 D.M. 106/2020, come recentemente modificato dal D.M. 2/2026, che definisce i confini oggettivi e l'iter della devoluzione.Le Linee guida ministeriali colmano così una lacuna applicativa evidenziata dagli Uffici RUNTS: mentre la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento ex art. 9 del CTS si fonda su una “fotografia” del patrimonio alla data di estinzione, la devoluzione del solo patrimonio incrementale richiede un percorso ricostruttivo più complesso, analogo a quello già sperimentato in ambito Onlus. Operativamente il documento impone un percorso in 3 distinte fasi:- la prima riguarda la determinazione del patrimonio iniziale. Per le realtà nate direttamente come ETS, si recepisce il valore alla data di iscrizione al RUNTS; per gli enti trasmigrati (ODV,...